L’Italia riapre le frontiere per le più ambite mete turistiche internazionali. Dal 28 settembre una nuova Ordinanza del Ministero della Salute ha istituito dei Corridoi turistici Covid-free per i territori di Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), al ritorno dai quali non sarà necessario effettuare l’isolamento fiduciario.


Per poter beneficiare di questa eccezione, i passeggeri dovranno: esibire all’imbarco il Green Pass ed un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore; sottoporsi, se la permanenza all’estero è superiore a sette giorni, ad ulteriore test in loco; esibire, al rientro nel territorio nazionale, un test negativo effettuato nelle quarantotto ore antecedenti all’imbarco; sottoporsi, all’arrivo all’aeroporto nazionale, ad un ultimo, ulteriore test che risulti negativo.
Con la stessa Ordinanza inoltre il Ministero della Salute ha riconosciuto l'equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell'ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2. Si tratta, in particolare, di: vaccini riconosciuti da EMA - Agenzia Europea per i Medicinali; Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento i vaccini summenzionati sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) e ai loro familiari conviventi, nonché ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio e a tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero.
Inoltre le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie straniere a seguito di vaccinazione con i vaccini summenzionati (oltre ai vaccini autorizzati da EMA) sono considerate come equipollenti per le finalità previste dalla legge, purché riportino le informazioni di cui alla circolare in oggetto (dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato) e siano redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (ove fossero rilasciate in un'altra lingua, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata).