Entra in vigore oggi, 26 ottobre, la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza sugli arrivi in Italia dall’estero.
L’ordinanza proroga al 15 dicembre 2021 le misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da Brasile, India e Sri Lanka vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei, ed è stato aggiornato l'elenco D.


Nel dettaglio
Elenco A - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D - Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (ELENCO C): INGRESSO CON CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:

aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
oppure esser guariti da COVID-19
oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.
Prima di partire occorre compilare il Passenger locator form.
PAESI IN ELENCO D E CERTIFICATO DI VACCINAZIONE
Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque giorni:

compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea;
sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia;
presentare contestualmente al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde COVID-19, o certificato equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.