L’Ufficio Statistico dell’Unione europea, Eurostat, ha pubblicato il suo parere, di natura prettamente metodologica, sulla classificazione del cosiddetto Superbonus nelle statistiche di finanza pubblica, anche in ragione delle modifiche apportate dalla normativa italiana introdotte nel corso del 2023. Il parere è la sintesi di uno scambio continuo di informazioni e dati che l’Istat conduce con le autorità statistiche europee nell’ambito della procedura sui deficit eccessivi (Excessive Deficit Procedure - EDP).

Eurostat era già intervenuto lo scorso febbraio con un ex-ante advice sul trattamento contabile del Superbonus per gli anni 2020-2022 sulla base della normativa allora in vigore. In quell’occasione, Eurostat aveva chiarito che le caratteristiche del credito di imposta, quali la trasferibilità, lo sconto in fattura e la possibilità di utilizzo oltre il debito fiscale dell’anno (perché utilizzabile in compensazione con ogni debito fiscale del beneficiario) configuravano lo stesso come un credito di tipo “pagabile”, da rappresentare nei conti delle amministrazioni pubbliche interamente in spesa nell’anno di maturazione dell’agevolazione, ossia nell’anno di sostenimento della spesa. Le caratteristiche suddette erano e sono infatti ritenute indicatori sufficienti a garantire che un credito di imposta sia interamente utilizzato dai beneficiari in un certo momento, senza che importi rilevanti dello stesso siano persi, ossia non siano utilizzati in qualche modo dai beneficiari. Le modifiche normative introdotte nel 2023 hanno reso necessario un nuovo intervento chiarificatore dell’autorità statistica europea in merito alla classificazione del Superbonus per l’anno 2023. Infatti, la nuova normativa, eliminando in via generale la trasferibilità e lo sconto in fattura dal 18 febbraio 2023, ha ristretto significativamente le possibilità di utilizzo del credito con conseguente possibile riclassificazione dello stesso nei conti nazionali come “non pagabile”. Tuttavia, le nuove disposizioni hanno anche previsto una serie di eccezioni per le spese sostenute nel 2023, per le quali continuano ad applicarsi le condizioni di utilizzo previgenti (piena trasferibilità, sconto in fattura, utilizzo in compensazione fiscale). Le evidenze ad oggi disponibili hanno mostrato che queste eccezioni rappresentano la parte prevalente delle spese sostenute nel 2023, poiché riferibili soprattutto alla deroga prevista per le spese già avviate e/o comunque già approvate prima del blocco.