VIA SENATORI A VITA, ELEZIONE DIRETTA PREMIER: TUTTO SUL DDL CASELLATI
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- Redazione
Dall'aula del Senato ok il 18 giugno in prima deliberazione al ddl costituzionale sul premierato, che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 59 della Costituzione, elimina la facoltà per il presidente della Repubblica di nominare senatori a vita. L'articolo 2, introdotto in commissione, modifica invece l'articolo 83 della Carta, prevedendo che l'abbassamento del quorum per l'elezione del presidente della Repubblica, ossia da due terzi alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio ma dopo il sesto. L'articolo 3 interviene sull'articolo 88, sopprimendo la facoltà del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere.
La modifica proposta stabilisce inoltre che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca un atto dovuto. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede, altresì, che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia la nomina del presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi alle Camere. L'articolo 7 modifica l'articolo 94 della Costituzione, introducendo una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l'incarico al presidente eletto di formare il governo. Qualora anche in questo caso il governo non ottenga la fiducia, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il presidente del Repubblica scioglie le Camere. In caso invece di dimissioni del presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche nel caso di morte, impedimento permanente o decadenza del presidente del Consiglio eletto. Infine, l'articolo 8 reca due norme transitorie. Una prevede che restino in carica i senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, mentre l'altra stabilisce che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.